14 Mag Cassazione penale Sez. III sentenza n. 35376 del 24 settembre 2007
Posted at 15:37h
in Massimario
Testo massima n. 1
I verbali degli atti irripetibili compiuti dalla polizia giudiziaria, tra cui il verbale di sequestro, devono essere acquisiti al fascicolo del dibattimento e ne deve esser data lettura ai sensi dell’art. 511 c.p.p.; essi, tuttavia, costituiscono elemento di prova solo con riferimento all’attività irripetibile svolta e ai provvedimenti adottati.
Articoli correlati
[adrotate group=”23″]