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Cassazione penale Sez. III sentenza n. 1759 del 12 febbraio 1999

Cassazione penale Sez. III sentenza n. 1759 del 12 febbraio 1999

Testo massima n. 1

L’ordinanza del giudice che interrompa la discussione ex art. 507 e 523, comma 6, c.p.p. e disponga l’acquisizione dei verbali di constatazione del reato [ nella specie utilizzazione di fatture emesse per operazioni inesistenti ] al fine di accertare, trattandosi di reato permanente, la cessazione della permanenza e il termine iniziale del periodo prescrizionale, si inscrive perfettamente nell’ambito previsionale dell’art. 523, comma 6, c.p.p., a tenore del quale, il giudice può interrompere la discussione quando ricorra l’assoluta necessità di assumere nuove prove e, in tal caso, disporre anche d’ufficio l’assunzione dei nuovi mezzi di prova, intendendo per prova nuova, secondo l’insegnamento consolidato di questa Corte, non solo la prova sopravvenuta o successivamente scoperta, ma anche, e più semplicemente, la prova che non sia stata precedentemente disposta senza che, al riguardo, abbia alcun rilievo la distinzione tra prove “di merito” e prove “di rito”, trattandosi di norme preordinate all’accertamento di elementi essenziali per il giudizio, siano essi di natura sostanziale o processuale.

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