14 Mag Cassazione penale Sez. V sentenza n. 10819 del 25 novembre 1993
Testo massima n. 1
Il potere del giudice di disporre d’ufficio l’assunzione di nuovi mezzi di prova, previsto dall’art. 507 c.p.p., può essere esercitato anche a conclusione del dibattimento, terminata la discussione, dal momento che non sussiste alcuna preclusione in relazione alla possibilità di riaprire il dibattimento per assumere nuove prove, se queste sono decisive [ art. 523, comma settimo c.p.p. ]. [ Fattispecie nella quale l’integrazione della prova, intesa ad ottenere l’escussione di un testimone e l’acquisizione degli atti relativi al procedimento per l’applicazione di una misura di prevenzione, è stata disposta quando si era conclusa l’acquisizione delle prove richieste dal pubblico ministero e dalla difesa dell’imputato ].
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