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Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 9909 del 14 settembre 1994

Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 9909 del 14 settembre 1994

Testo massima n. 1

In tema di istruzione dibattimentale, il potere del giudice di disporre anche di ufficio l’assunzione di nuovi mezzi di prova, ove risulti assolutamente necessario, ai sensi dell’art. 507 c.p.p., non può essere limitato dal principio della cosiddetta discovery: ed invero trattasi di principio che opera esclusivamente nei rapporti fra le parti. [ Nella fattispecie, il tribunale aveva disposto l’acquisizione al dibattimento di filmati e fotografie, e la Suprema Corte — affermando che non si era trattato di prove fornite o richieste dal P.M. bensì di prove ritenute necessarie dal tribunale — ha ritenuto infondata la censura del ricorrente che al riguardo aveva denunciato la violazione del principio della discovery ]

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