Cass. pen. n. 10762 del 18 ottobre 1994

Testo massima n. 1


Il decorso del termine segnato dall'art. 495 c.p.p. non può avere efficacia preclusiva dell'ammissione, indipendentemente dalla disciplina dettata dall'art. 507 c.p.p., di nuove prove che non siano manifestamente infondate o superflue, intendendosi per «nuove» quelle prove i cui elementi siano venuti ad esistenza o siano stati conosciuti dalle parti successivamente al termine anzidetto.

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