14 Mag Cassazione penale Sez. V ordinanza n. 6229 del 11 febbraio 2000
Posted at 15:37h
in Massimario
Testo massima n. 1
L’inammissibilità della costituzione di parte civile, non fa venir meno la facoltà da parte del giudice di utilizzare, a norma dell’articolo 507 c.p.p., i testi contenuti nella lista della parte civile esclusa. Ed invero, il giudice può assumere anche prove che le parti avrebbero potuto chiedere e non hanno chiesto, quando risultino dagli atti e la loro assunzione appaia decisa in virtù del principio generale ispirato dalla ricerca della verità al fine di pervenire ad una giusta decisione.
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