14 Mag Cassazione penale Sez. Unite sentenza n. 11227 del 21 novembre 1992
Testo massima n. 1
Il potere del giudice di disporre anche d’ufficio l’assunzione di nuovi mezzi di prova previsto dall’art. 507 c.p.p. può esser esercitato anche con riferimento a quelle prove che le parti avrebbero potuto richiedere e non hanno richiesto. [ La Cassazione ha precisato che ai fini di cui all’art. 507 c.p.p. per prova «nuova» deve intendersi la prova non disposta precedentemente e non invece la prova sopravvenuta o scoperta, ed ha altresì sostenuto che all’ammissione di una prova «nuova» ai sensi del suddetto articolo il giudice non potrebbe non far seguire l’ammissione anche delle eventuali prove contrarie ].
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Testo massima n. 2
Il potere del giudice di disporre anche di ufficio l’assunzione di nuovi mezzi di prova ai sensi dell’art. 507 c.p.p. sussiste anche nel caso in cui non vi sia stata in precedenza alcuna «acquisizione delle prove». [ Nell’affermare il principio di cui in massima la Cassazione ha evidenziato che le parole «terminata l’acquisizione delle prove», con le quali esordisce l’art. 507 c.p.p., indicano il momento dell’istruzione dibattimentale in cui può avvenire l’ammissione delle nuove prove e non invece il presupposto per l’esercizio del potere del giudice ].
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