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Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 10109 del 10 novembre 1997

Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 10109 del 10 novembre 1997

Testo massima n. 1

In tema di istruzione dibattimentale, all’ammissione di una prova nuova, ai sensi dell’art. 507 c.p.p., il giudice non può non fare seguire l’ammissione anche delle eventuali prove contrarie, sicché la istanza di ammissione delle eventuali prove contrarie – che non può che essere formulata dopo la decisione di disporre ex officio l’assunzione di nuovi mezzi di prova una volta esaurita l’attività probatoria già autorizzata – integra a tutti gli effetti esercizio del diritto alla prova e concreta, perciò, rituale richiesta a norma dell’art. 495, secondo comma, c.p.p.

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