14 Mag Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 9822 del 13 ottobre 1992
Testo massima n. 1
La posizione dell’imputato in un procedimento connesso o collegato è quella propria di una parte materiale e sostanziale del processo ed è assimilata a quella dell’imputato, onde l’audizione dibattimentale dell’«imputato connesso» non può non far riferimento all’audizione delle parti private ex art. 503 c.p.p.; quindi devono ritenersi applicabili all’esame dell’«imputato connesso», o «collegato» le disposizioni sulle allegazioni di cui ai commi quinto e sesto dell’art. 503 citato. Invero, le prove utilizzabili ai fini della deliberazione sono quelle acquisite nel dibattimento ai sensi dell’art. 526 c.p.p. e sono tali non solo quelle formate in dibattimento, ma anche quelle formate nella fase delle indagini preliminari e delle quali la legge prevede l’acquisizione nel fascicolo del dibattimento e, quindi, non solo i cosiddetti atti irripetibili, ma anche quelli previsti dagli artt. 500 comma quarto e 503 comma quinto c.p.p., come le dichiarazioni assunte dal P.M. o dalla P.G. nei casi e nei limiti previsti da dette disposizioni. Ne consegue che le dichiarazioni rese, nella fase delle indagini preliminari, al P.M. e al Gip dall’imputato «connesso» [ alle quali il difensore aveva diritto di assistere ], nel caso siano state utilizzate per le contestazioni a norma dell’art. 503, sono inseribili nel fascicolo per il dibattimento, al pari di quelle dell’imputato, e quindi utilizzabili a norma degli artt. 511 e 526 c.p.p., a nulla rilevando che l’art. 210 stesso codice richiami espressamente solo gli artt. 194, 195 e 499, e non anche l’art. 503.
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