Avvocato.it

Cassazione penale Sez. III sentenza n. 3654 del 10 gennaio 1996

Cassazione penale Sez. III sentenza n. 3654 del 10 gennaio 1996

Testo massima n. 1

L’esercizio di facoltà processuali dell’imputato, quali quella di non consentire all’esame [ artt. 208 e 503 c.p.p. ] o quella di non rilasciare dichiarazioni contro sè stesso, non può essere valutato come parametro ai sensi dell’art. 133 c.p. per negare le circostanze attenuanti generiche; infatti l’esercizio di un diritto processuale non può legittimamente considerarsi come comportamento processuale negativo. [ Nella specie, tuttavia, la S.C. ha ritenuto che l’erronea motivazione non aveva avuto influenza decisiva sul dispositivo, poiché le attenuanti richieste erano state negate in primo luogo per l’esistenza di precedenti penali che giustificavano ampiamente il diniego del beneficio ].

[adrotate group=”23″]

Se la soluzione non è qui, contattaci

Non esitare, siamo a tua disposizione

Email

Esponi il tuo caso allegando, se del caso, anche dei documenti

Telefono

Una rapida connessione con gli avvocati del nostro team

Chat

On line ora! Al passo con i tempi per soddisfare le tue esigenze