Cass. pen. n. 1941 del 28 novembre 2023

Testo massima n. 1


CIRCOLAZIONE STRADALE - RESPONSABILITA' DA SINISTRI STRADALI - COLPA - IN GENERE - Progettazione e realizzazione di tronchi stradali significativi e riqualificazione di ponti e parapetti in posizione pericolosa - Art. 2, comma 3, d.m. n. 223 del 1992 e art. 3 del relativo Allegato 1 recante istruzioni tecniche - Strade con velocità di progetto inferiore a 70 Km/h - Obbligo di predisposizione di barriere di sicurezza - Sussistenza - Fattispecie.


In tema di circolazione stradale, nella progettazione ed esecuzione dei lavori di adeguamento di tratti significativi di tronchi stradali o di ricostruzione e riqualificazione di parapetti, ponti e viadotti situati in posizione pericolosa per l'ambiente esterno o per l'utente, devono essere previste ed installate idonee barriere di sicurezza, ai sensi dell'art. 2, comma 3, d.m. 18 febbraio 1992, n. 223, e dell'art. 3 del relativo Allegato 1, che detta le istruzioni tecniche per l'esecuzione dei lavori, senza che rilevi che la velocità di progetto del tratto stradale sia inferiore a 70 Km/h. (Fattispecie in tema di omicidio colposo aggravato dalla violazione delle norme in materia di circolazione stradale, in cui la Corte ha ritenuto la responsabilità del progettista dei lavori di completamento di una strada comunale extraurbana con limite di velocità di 30 Km/h per la morte di un automobilista, precipitato nel vuoto attraverso un varco privo di presìdi, in ragione della mancata previsione e predisposizione di un parapetto idoneo nel punto di confluenza con un ponte).

Massime precedenti

Precedenti: Cass. pen. n. 14634 del 2021

Normativa correlata

Cod. Pen. art. 40 com. 2
Cod. Pen. art. 589 CORTE COST.
DM min. ITR 18/02/1992

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