Cass. pen. n. 1940 del 28 novembre 2023

Testo massima n. 1


LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - SUL LAVORO - Lavorazioni in quota - Obbligo di garantire la stabilità del ponteggio ex art. 136 d.lgs. n. 81 del 2008 - Sussistenza - Fattispecie.


In tema di infortuni sul lavoro derivati dall'inosservanza delle regole per la realizzazione di ponteggi destinati all'esecuzione di "lavori in quota", integra la violazione dell'art. 136 d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, l'omessa previsione di misure atte a garantire la stabilità del ponteggio in uso, senza che rilevi la quota o l'altezza dal suolo alle quali operano i lavoratori. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto immune da censure l'affermazione di responsabilità del datore di lavoro per le gravi lesioni riportate da un operaio, impegnato in lavori edili in uno dei piani più bassi del ponteggio, a seguito della caduta determinata dal ribaltamento della struttura, non ancorata alla parete, né altrimenti stabilizzata, come prescritto dal piano di montaggio).

Massime precedenti

Precedenti: Cass. pen. n. 16221 del 2019

Normativa correlata

Cod. Pen. art. 590 CORTE COST.
Decreto Legisl. 09/04/2008 num. 81 art. 107
Decreto Legisl. 09/04/2008 num. 81 art. 136