Avvocato.it

Cassazione penale Sez. IV sentenza n. 8602 del 21 settembre 1993

Cassazione penale Sez. IV sentenza n. 8602 del 21 settembre 1993

Testo massima n. 1

Anche se l’art. 491, secondo comma, c.p.p. pone una preclusione alla trattazione delle questioni concernenti il contenuto del fascicolo per il dibattimento oltre il termine rappresentato dal compimento per la prima volta dell’accertamento della costituzione delle parti, l’eventuale violazione consistente nell’acquisizione di atti al fascicolo dopo la scadenza del termine sopraindicato, qualora non venga fatta valere dinanzi al giudice di appello con l’eccezione di decadenza, non può essere dedotta per la prima volta in Cassazione né da luogo, di per sé, alla inutilizzabilità dell’atto tardivamente inserito.

[adrotate group=”23″]

Se la soluzione non è qui, contattaci

Non esitare, siamo a tua disposizione

Email

Esponi il tuo caso allegando, se del caso, anche dei documenti

Telefono

Una rapida connessione con gli avvocati del nostro team

Chat

On line ora! Al passo con i tempi per soddisfare le tue esigenze