Cass. pen. n. 19369 del 07 maggio 2024
Testo massima n. 1
CIRCOLAZIONE STRADALE (NUOVO CODICE) - ILLECITI PENALI - SANZIONI AMMINISTRATIVE ACCESSORIE - IN GENERE - Guida in stato di ebbrezza - Messa alla prova ex art. 168-ter, cod. pen. - Sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida - Competenza - Indicazione - Ragioni.
In tema di guida in stato di ebbrezza, il giudice che dichiara l'estinzione del reato per l'esito positivo della messa alla prova non può applicare la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida, di competenza del prefetto, di cui agli artt. 223 e 224, comma 3, cod. strada. (In motivazione, la Corte ha precisato che, in ragione della differenza tra l'istituto della messa alla prova, che prescinde dall'accertamento della penale responsabilità, e le ipotesi di applicazione della sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, di cui agli artt. 186, comma 9-bis e 187, comma 8-bis, cod. strada, non trova applicazione la disciplina, ivi prevista, che rimette al giudice l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria).
Massime precedenti
Normativa correlata
Cod. Pen. art. 168 CORTE COST.
Cod. Strada art. 224 com. 3
Cod. Strada art. 223
Cod. Strada art. 186 com. 2 lett. C
Cod. Strada art. 187
Cod. Strada art. 186 bis com. 1 lett. A
Cod. Strada art. 186 bis com. 3
Cod. Strada art. 186 com. 2
Cod. Strada art. 186 com. 2