14 Mag Cassazione penale Sez. II sentenza n. 11264 del 29 settembre 1999
Testo massima n. 1
La rinuncia ad un teste formulata dalla parte che ne aveva richiesto l’ammissione è immediatamente operante, sicché l’unica possibilità di assumere il mezzo istruttorio rinunciato è data dall’esercizio dei poteri officiosi di integrazione probatoria riservati al giudice ai sensi dell’art. 507 c.p.p. [ In applicazione di tale principio la Corte ha rigettato il ricorso con il quale si deduceva la violazione del diritto alla prova per avere il giudice di merito omesso — senza il consenso della difesa — di assumere la prova testimoniale alla quale il pubblico ministero aveva rinunciato in dibattimento ].
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