14 Mag Cassazione penale Sez. V sentenza n. 35986 del 19 settembre 2008
Posted at 15:37h
in Massimario
Testo massima n. 1
Non sussiste la violazione del dovere di sentire le parti, ex art. 495, comma quarto, c.p.p., qualora il giudice ritenga non più necessario acquisire la prova ammessa e non ancora espletata e le parti, invitate a rassegnare le conclusioni, nulla eccepiscano in ordine alla completezza dell’istruttoria, in quanto tale invito non è altro che una modalità scelta dal giudice per sentire le parti in ordine all’andamento e allo sviluppo dell’istruttoria dibattimentale.
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