14 Mag Cassazione penale Sez. V sentenza n. 8842 del 27 settembre 1993
Testo massima n. 1
Con il disposto dell’art. 495, secondo comma, c.p.p., che riconosce all’imputato il diritto all’ammissione delle prove indicate a discarico sui fatti costituenti oggetto delle prove a carico, si è recepita nel nostro ordinamento la norma contenuta nell’art. 6, n. 3, lettera b ] della Convenzione europea dei diritti dell’uomo per la quale ogni accusato ha diritto di ottenere la citazione e l’interrogatorio dei testimoni a discarico a pari condizioni di quelli a carico. Trattasi di un vero e proprio diritto il cui esercizio può essere denegato dal giudice solo quando le prove richieste sono manifestamente superflue o irrilevanti [ art. 190, primo comma, c.p.p. ] e la cui violazione comporta la nullità della sentenza.
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