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Cassazione penale Sez. V sentenza n. 1582 del 11 febbraio 1998

Cassazione penale Sez. V sentenza n. 1582 del 11 febbraio 1998

Testo massima n. 1

Il sopralluogo, specie se eseguito a distanza di tempo dai fatti, differisce radicalmente dall’esperimento giudiziario. Mentre infatti il secondo costituisce un mezzo di prova, il sopralluogo tardivo altro non è che una modalità di interpretazione dei dati processuali, uno strumento sussidiario per la formazione del convincimento del giudice. Se in qualche caso può essere assimilato ad una ispezione in senso proprio [ alla cui categoria deve essere riferito ], ugualmente non può formare oggetto di richiesta ai sensi dell’art. 495 c.p.p. e perciò il suo rifiuto non può mai rientrare nell’ipotesi prevista dall’art. 606 comma 1 lett. d ] c.p.p., mentre, quando sia stato effettuato in fase di indagine preliminare, costituisce atto irripetibile e come tale confluisce direttamente nel fascicolo del dibattimento.

Testo massima n. 2

L’obbligo del giudice di rinvio di attenersi alle direttive impartite dalla Corte di cassazione riguarda esclusivamente il principio di diritto enunciato, ma quando l’annullamento sia stato motivato in ragione della mancata assunzione di una prova decisiva, il giudice di rinvio non può ritenersi vincolato nelle modalità di assunzione della prova, che sono rimesse alla sua piena discrezionalità.

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