Avvocato.it

Cassazione penale Sez. V sentenza n. 29389 del 20 luglio 2007

Cassazione penale Sez. V sentenza n. 29389 del 20 luglio 2007

Testo massima n. 1

In tema di istruzione dibattimentale, il giudice che — nell’esercizio del potere eccezionale di cui all’art. 507 c.p.p. — ammetta l’assunzione di una nuova prova deve ammettere anche l’eventuale prova contraria; tuttavia, nel caso sia ammessa ai sensi dell’art. 507 cod. proc.pen. l’audizione del consulente tecnico di parte civile, non viola l’art. 495, comma secondo, c.p.p. la mancata audizione del c.t. della difesa, che non può equipararsi all’assunzione di un mezzo di prova, in quanto le risultanze della attività del c.t. sono documentate nell’elaborato — nella specie già acquisito unitamente all’audizione del c.t. di parte — nel quale si concreta, in forma scritta, l’opera di assistenza tecnica svolta a favore della parte.

[adrotate group=”23″]

Se la soluzione non è qui, contattaci

Non esitare, siamo a tua disposizione

Email

Esponi il tuo caso allegando, se del caso, anche dei documenti

Telefono

Una rapida connessione con gli avvocati del nostro team

Chat

On line ora! Al passo con i tempi per soddisfare le tue esigenze