14 Mag Cassazione civile Sez. II sentenza n. 14455 del 22 dicembre 1999
Posted at 16:36h
in Massimario
Testo massima n. 1
Chi pianti alberi in violazione delle distanze dal confine previste dall’art. 892 c.c. non può invocare, per impedire la loro estirpazione, le leggi speciali che tutelano, nell’interesse pubblico, il paesaggio e l’ambiente, perché il relativo vincolo è volto a proteggere una determinata zona nel suo complesso, non già un determinato tipo di piante, né tanto meno gli alberi impiantati in un determinato fondo.
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