14 Mag Cassazione penale Sez. I sentenza n. 2142 del 6 giugno 1996
Testo massima n. 1
L’impedimento a comparire davanti al giudice, dedotto dall’interessato e qualificabile come assoluto, tale da legittimare un rinvio dell’udienza ai sensi dell’art. 127, comma 4, c.p.p., applicabile anche al procedimento dinanzi al tribunale di sorveglianza non soltanto deve essere assoluto – per tale intendendosi una totale impossibilità a comparire da parte dell’interessato innanzi al competente giudice – e positivamente comprovato, ma deve anche presentare il carattere dell’attualità, e non riferirsi a circostanza che, pur rivestendo la natura di impedimento assoluto, risulti risalente nel tempo. [ Fattispecie in cui è stato ritenuto corretto il provvedimento del giudice di merito che non aveva ritenuto idonea ad ottenere il rinvio dell’udienza una situazione di difficoltà motoria dell’interessato comprovata per un periodo antecedente di oltre sette mesi la data fissata per l’udienza ].
Articoli correlati
[adrotate group=”23″]