14 Mag Cassazione penale Sez. III sentenza n. 7161 del 19 giugno 2000
Testo massima n. 1
L’imputato già citato a giudizio in stato di libertà e successivamente tratto in arresto e detenuto per altra causa versa in stato di legittimo impedimento solo se tale nuova condizione sia stata tempestivamente comunicata. Solo se la detenzione sopravviene a ridosso immediato dell’udienza può ammettersi che la comunicazione avvenga direttamente in udienza anche attraverso il difensore, purché risulti circostanziata e riferisca la volontà dell’imputato di essere presente al dibattimento. L’inosservanza di tale obbligo di diligenza rende legittima l’ordinanza contumaciale. [ Nella specie la Corte ha ulteriormente affermato che la detenzione domiciliare non è fonte di una assoluta impossibilità a comparire, se l’imputato, al verificarsi di tale impedimento, non si sia attivato affinché fosse resa possibile la sua partecipazione all’udienza, chiedendo di esservi tradotto ].
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