Avvocato.it

Cassazione penale Sez. III sentenza n. 7161 del 19 giugno 2000

Cassazione penale Sez. III sentenza n. 7161 del 19 giugno 2000

Testo massima n. 1

L’imputato già citato a giudizio in stato di libertà e successivamente tratto in arresto e detenuto per altra causa versa in stato di legittimo impedimento solo se tale nuova condizione sia stata tempestivamente comunicata. Solo se la detenzione sopravviene a ridosso immediato dell’udienza può ammettersi che la comunicazione avvenga direttamente in udienza anche attraverso il difensore, purché risulti circostanziata e riferisca la volontà dell’imputato di essere presente al dibattimento. L’inosservanza di tale obbligo di diligenza rende legittima l’ordinanza contumaciale. [ Nella specie la Corte ha ulteriormente affermato che la detenzione domiciliare non è fonte di una assoluta impossibilità a comparire, se l’imputato, al verificarsi di tale impedimento, non si sia attivato affinché fosse resa possibile la sua partecipazione all’udienza, chiedendo di esservi tradotto ].

[adrotate group=”23″]

Se la soluzione non è qui, contattaci

Non esitare, siamo a tua disposizione

Email

Esponi il tuo caso allegando, se del caso, anche dei documenti

Telefono

Una rapida connessione con gli avvocati del nostro team

Chat

On line ora! Al passo con i tempi per soddisfare le tue esigenze