Cass. pen. n. 32466 del 26 luglio 2004

Testo massima n. 1


In tema di legittimo impedimento dell'imputato (art. 420 ter c.p.p.) l'inidoneità allo svolgimento dell'attività lavorativa attestata dal medico legale non costituisce prova del legittimo impedimento a comparire in dibattimento, trattandosi di attività diverse e non assimilabili, tanto più ove alla visita fiscale disposta dal giudice l'imputato risulti assente dalla propria abitazione.

Normativa correlata