14 Mag Cassazione penale Sez. V sentenza n. 1470 del 12 febbraio 1992
Testo massima n. 1
L’art. 483 c.p.p. 1988 non considera come causa di nullità del verbale di dibattimento l’omissione della sottoscrizione da parte del giudice, ma anzi prevede solo l’apposizione da parte di questi di un semplice «visto» meramente certificativo di una esercitata funzione di controllo. [ La Cassazione ha precisato che essendo il verbale atto del pubblico ufficiale che lo ha redatto — il quale attraverso la sottoscrizione attribuisce ad esso autenticità e pubblica fede — solo la mancanza di sottoscrizione da parte di costui può produrre nullità ].
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