Avvocato.it

Cassazione penale Sez. III ordinanza n. 1095 del 3 maggio 1996

Cassazione penale Sez. III ordinanza n. 1095 del 3 maggio 1996

Testo massima n. 1

L’ordinanza emessa in dibattimento con la quale viene respinta la richiesta di sospensione del processo a causa della pendenza della procedura di sanatoria di un illecito urbanistico non è autonomamente impugnabile e deve essere impugnata insieme alla sentenza secondo il principio generale fissato dall’art. 586 c.p.p. La possibilità di impugnare autonomamente la sospensione del dibattimento in attesa della decisione di una questione civile o amministrativa prevista dall’art. 479 non è infatti estensibile all’ipotesi in cui la sospensione sia rifiutata.

[adrotate group=”23″]

Se la soluzione non è qui, contattaci

Non esitare, siamo a tua disposizione

Email

Esponi il tuo caso allegando, se del caso, anche dei documenti

Telefono

Una rapida connessione con gli avvocati del nostro team

Chat

On line ora! Al passo con i tempi per soddisfare le tue esigenze