14 Mag Cassazione penale Sez. V sentenza n. 41255 del 5 novembre 2008
Posted at 15:37h
in Massimario
Testo massima n. 1
In tema di reati di bancarotta, il giudice penale può disporre la sospensione del dibattimento a norma dell’art. 479 c.p.p. qualora sia in corso il procedimento civile per la revoca della sentenza dichiarativa di fallimento. [ Nel caso di specie, la S.C. ha rinviato a nuovo ruolo il processo in attesa della decisione della Corte di cassazione in sede civile sulla revoca della dichiarazione di fallimento ].
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