14 Mag Cassazione penale Sez. I sentenza n. 1192 del 22 marzo 1996
Testo massima n. 1
A legittimare l’esercizio del potere discrezionale del giudice di sospendere i termini massimi di durata della custodia cautelare [ art. 304, comma 2, c.p.p. ] non è sufficiente il richiamo ad una generica complessità del dibattimento che possa essere fronteggiato con i normali mezzi processuali, contenendo i rinvii e le sospensioni del dibattimento nei limiti fissati dall’art. 477 c.p.p., in modo da rendere possibile la conclusione del processo prima della scadenza dei termini suddetti. Al fine in questione occorre invero che vengano indicati fatti concreti e specifici relativi alla situazione processuale risultante dal dibattimento a seguito di adeguata valutazione degli atti processuali a sua disposizione, prescindendo da elementi estranei al giudizio [ quali ad esempio l’indisponibilità dell’aula ] il giudice deve cioè concludere nel senso che il processo non possa essere definito, anche rispettando i tempi di cui all’art. 477 c.p.p., nel termine previsto dall’art. 303 c.p.p. per la fase processuale del giudizio.
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