Cass. civ. n. 19254 del 12 luglio 2024

Testo massima n. 1


SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - SUCCESSIONE LEGITTIMA ("AB INTESTATO") - IN GENERE Qualità di erede - Rapporto di parentela - Mezzo di prova - Atti dello stato civile - Necessità - Mancanza, distruzione o smarrimento dei relativi registri - Utilizzabilità di ogni mezzo di prova - Ammissibilità.


In tema di successione legittima, il rapporto di parentela con il "de cuius", quale titolo che, a norma dell'art. 565 c.c., conferisce la qualità di erede, deve essere provato tramite gli atti dello stato civile, salvo che questi ultimi manchino o siano andati distrutti o smarriti, potendo in questo caso la prova dei fatti oggetto di registrazione - quali la nascita, la morte o il matrimonio - essere data con ogni mezzo, ai sensi dell'art. 452 c.c.

Massime precedenti

Conformi: Cass. civ. n. 22192 del 2020

Normativa correlata

Cod. Civ. art. 565 CORTE COST. PENDENTE
Cod. Civ. art. 452