14 Mag Cassazione penale Sez. V sentenza n. 27941 del 1 settembre 1999
Testo massima n. 1
Nel caso di rinvio dell’udienza dibattimentale a nuovo ruolo, così come nel caso di suo improprio rinvio ad udienza fissa, disposto prima della apertura del dibattimento, compete sempre alle parti e non al giudice l’onere di citare i testi. Invero, con il rinvio, le parti riacquistano interamente i diritti non espressamente esclusi da precise disposizioni normative e, tra questi, quello di depositare la lista testi prima dell’udienza di rinvio. Alle stesse pertanto compete anche il conseguenziale onere di curare la citazione dei testi.
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