14 Mag Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 8612 del 24 luglio 1998
Testo massima n. 1
La sanzione di inammissibilità prevista dall’art. 468, comma 1, c.p.p. riguarda non soltanto il tardivo deposito della lista ma anche la mancata indicazione delle circostanze sulle quali deve vertere l’esame dei testi. Tale esigenza è soddisfatta quando la individuazione dell’oggetto dell’esame è idoneo a consentire il diritto alla controprova: il che avviene quando alla individuazione suddetta si possa pervenire attraverso il richiamo al fatto descritto in atti noti al giudice e alle altre parti [ fatti denunciati ed esplicitati nella imputazione; circostanze specifiche oggetto di atti particolari di indagine; circostanze desumibili dalla qualificazione del teste e dalla documentazione nota; racconto della vicenda compiuto già da altro soggetto nel dibattimento ].
Articoli correlati
[adrotate group=”23″]