14 Mag Cassazione penale Sez. III sentenza n. 1968 del 28 febbraio 1997
Testo massima n. 1
Non v’è violazione dell’art. 468 c.p.p. quando l’enunciazione dei capitoli di prova avvenga con riferimento al contenuto degli atti redatti dal pubblico ufficiale [ nella specie verbale di contestazione compilato dall’amministrazione finanziaria ]. In tal modo è assicurato il contraddittorio tra le parti, che, attraverso l’esame della documentazione, sono in grado di assumere la propria linea difensiva e di impostare anche l’eventuale controprova. Ne consegue la legittimità dell’ordinanza ammissiva della prova medesima.
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