Cass. pen. n. 1968 del 28 febbraio 1997

Testo massima n. 1


Non v'è violazione dell'art. 468 c.p.p. quando l'enunciazione dei capitoli di prova avvenga con riferimento al contenuto degli atti redatti dal pubblico ufficiale (nella specie verbale di contestazione compilato dall'amministrazione finanziaria). In tal modo è assicurato il contraddittorio tra le parti, che, attraverso l'esame della documentazione, sono in grado di assumere la propria linea difensiva e di impostare anche l'eventuale controprova. Ne consegue la legittimità dell'ordinanza ammissiva della prova medesima.