Cass. civ. n. 19241 del 12 luglio 2024

Testo massima n. 1


PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - DISPONIBILITA' DELLE PROVE Documento prodotto da una parte - Valutazione in senso sfavorevole alla parte - Potere del giudice - Sussistenza - Vizio di extrapetizione - Esclusione - Rinunzia della parte al documento - Irrilevanza.


Il giudice può, ai fini della decisione, valorizzare un documento in senso sfavorevole alla parte che lo ha prodotto nonostante che la parte medesima abbia dichiarato di non volersi più avvalere di esso. Ed invero, l'utilizzazione di tale documento non soltanto non importa vizio di extrapetizione, il quale riguarda soltanto lo ambito oggettivo della pronunzia e non anche le ragioni di diritto e di fatto assunte a sostegno della decisione, ma risponde anche al principio per cui il giudice è libero di utilizzare tutto il materiale probatorio ritualmente acquisito agli atti e può, quindi, trarre elementi di prova in danno di una parte dalle risultanze istruttorie acquisite su iniziativa di questa, ancorché la parte medesima dichiari di non volersi più avvalere di tale risultanze.

Massime precedenti

Conformi: Cass. civ. n. 1397 del 1976

Normativa correlata

Cod. Proc. Civ. art. 112
Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST.
Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST.

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