14 Mag Cassazione penale Sez. I sentenza n. 9693 del 29 luglio 1999
Posted at 15:38h
in Massimario
Testo massima n. 1
Nel processo accusatorio la rinuncia, anche per acta concludentia, a far valere la decadenza in cui sia incorsa la controparte in tema di tempestivo deposito della lista testimoniale, preclude la possibilità di far valere la decadenza in sede di impugnazione. [ Fattispecie in tema di costituzione della parte civile dopo la scadenza del termine per la presentazione della lista testimoniale, senza formale opposizione della difesa dell’imputato alle prove richieste ].
Articoli correlati
[adrotate group=”23″]