14 Mag Cassazione penale Sez. III sentenza n. 8350 del 23 luglio 1994
Posted at 15:38h
in Massimario
Testo massima n. 1
In tema di opposizione a decreto penale emesso dal pretore, il comma 2 dell’art. 565 c.p.p. non impone, a pena di inammissibilità, la scelta del rito, ma indica solo i possibili sbocchi della opposizione. La norma in questione va infatti correlata con il disposto dell’art. 461, comma 3, c.p.p.; onde è da ritenere ammissibile la richiesta di patteggiamento, benché non formulata all’atto della opposizione, nel giudizio instaurato davanti al pretore, analogamente a quanto avviene davanti al tribunale.
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