Cass. pen. n. 19201 del 23 febbraio 2024
Testo massima n. 1
REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA LIBERTA' INDIVIDUALE - IN GENERE - Diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti - Elemento soggettivo - Fattispecie di cui al primo comma - Dolo generico - Sufficienza - Fattispecie di cui al secondo comma - Dolo specifico - Necessità.
Ai fini della configurabilità del delitto di diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti di cui al primo comma dell'art. 612-ter cod. pen. è sufficiente il dolo generico e, dunque, la consapevolezza e volontà di consegnare, cedere, pubblicare o diffondere immagini o video, realizzati con il consenso della vittima, ma destinati a rimanere privati; diversamente, ai fini della sussistenza del delitto di cui al secondo comma della norma citata, è necessario che il soggetto che ha ricevuto le immagini o i video da terzi, ponga in essere la medesima condotta con il dolo specifico di arrecare nocumento al soggetto rappresentato.