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Cassazione penale Sez. V sentenza n. 5160 del 4 maggio 1992

Cassazione penale Sez. V sentenza n. 5160 del 4 maggio 1992

Testo massima n. 1

Ai fini della richiesta del P.M. di giudizio immediato deve ritenersi sufficiente che l’indagato sia stato interrogato sui fatti dai quali emerge l’evidenza della prova «comunque» e cioè non necessariamente dal P.M. ma eventualmente anche dal Gip in sede di convalida di arresto o di fermo. [ Fattispecie relativa a giudizio immediato celebrato prima della promulgazione del D.L.G. n. 12 del 1991, il cui art. 27 ha sostituito il disposto del primo comma dell’art. 453 c.p.p.; la Cassazione ha peraltro ritenuto che anche con riguardo al previgente testo della suddetta norma dovesse ritenersi equiparabile al «previo interrogatorio» dell’indagato — da tale testo previsto — l’audizione dell’arrestato o del fermato nel giudizio di convalida, condotta dal Gip con le modalità di cui agli artt. 64 e 65 stesso codice ].

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