14 Mag Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 11625 del 4 dicembre 1992
Testo massima n. 1
In tema di giudizio immediato, l’art. 453, primo comma, c.p.p., si limita a porre la condizione oggettiva che la persona sottoposta alle indagini sia stata interrogata sui fatti dai quali emerge l’evidenza della prova e non impone uno specifico interrogatorio da parte del pubblico ministero. Ne consegue che la confessione resa nell’interrogatorio di convalida dell’arresto — nell’ipotesi in cui si possa ritenere tale confessione alla stregua di una prova evidente — è condizione sufficiente a legittimare il P.M. a chiedere il giudizio immediato, senza necessità che egli debba procedere ad un secondo interrogatorio. *
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