14 Mag Cassazione civile Sez. Unite sentenza n. 14 del 7 gennaio 1975
Posted at 16:10h
in Massimario
Testo massima n. 1
L’obbligo di rispettare le distanze legali nella costruzione delle opere elencate nell’art. 889 c.c. [ nella specie, tubo di scarico di acque luride ] sussiste anche se fra i fondi contigui esista un muro di confine e questo non sia di proprietà comune, ma appartenga esclusivamente al proprietario del fondo in cui sono state compiute le suddette opere.
Articoli correlati
[adrotate group=”9″]