14 Mag Cassazione penale Sez. IV sentenza n. 10048 del 8 novembre 1993
Testo massima n. 1
Ai fini della prevenzione degli infortuni sul lavoro sono da rispettare non soltanto le norme specifiche contenute nelle speciali leggi antinfortunistiche ma anche quelle che, se pure stabilite da leggi generali, sono ugualmente dirette a prevenire gli infortuni stessi, come l’omissione di impianti o di segnali destinati a tale scopo di cui all’art. 437 c.p. Tale omissione, pertanto, anche se ascritta come reato autonomo, opera altresì come circostanza aggravante del concorrente reato di omicidio colposo, essendo distinti e giuridicamente autonomi gli interessi offesi, rispettivamente la pubblica incolumità e la vita della persona, il che giustifica l’applicabilità al reato ex art. 589 c.p. della circostanza aggravante della violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al secondo comma del detto articolo, che pure costituisce la condotta tipica descritta dall’art. 437 c.p.
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Testo massima n. 1
Il delitto di cui all’art. 437 c.p. si consuma con l’omessa collocazione di impianti o apparecchi o segnali destinati a prevenire disastri o infortuni sul lavoro o con la loro rimozione, indipendentemente dal danno che ne derivi in concreto. Qualora questo si verifichi nella forma di disastro o di infortunio, ricorre l’ipotesi più grave prevista dal secondo comma del detto art. 437. L’omissione o la rimozione devono essere tali da determinare pericolo per la pubblica incolumità il quale è presunto dalla legge come conseguenza della mancanza di provvidenze destinate a garantirla, senza che occorra che sia anche specificamente perseguito. Pertanto, anche la semplice consapevolezza e l’accettazione di fare a meno degli impianti o degli apparecchi o dei segnali necessari, quale che ne sia la ragione integra pienamente il reato ex art. 437 c.p.
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