Cass. civ. n. 19042 del 11 luglio 2024
Testo massima n. 1
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - DIVIETO DI INTERMEDIAZIONE E DI INTERPOSIZIONE (APPALTO DI MANO D'OPERA) Interposizione fittizia di manodopera - Obbligo retributivo - Decorrenza - Dalla messa alla mora - Necessaria posteriorità rispetto alla sentenza di accertamento della nullità dell’interposizione - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.
In tema di interposizione di manodopera, l'obbligo retributivo del datore effettivo decorre dalla c.d. messa in mora (recte, dall'intimazione a ricevere la prestazione), la quale non dev'essere necessariamente successiva alla pronunzia dichiarativa della fittizietà dell'interposizione, perché nullità dell'interposizione e messa in mora sono elementi costitutivi del predetto obbligo, ma non sono richiesti secondo una rigida e predeterminata sequenza temporale. (In applicazione del principio, la S.C. ha confermato la sentenza di merito, che aveva ritenuto valida la messa in mora contenuta nell'atto introduttivo del giudizio).
Massime precedenti
Normativa correlata
Decreto Legisl. 10/09/2003 num. 276 art. 29 com. 3 CORTE COST.
Cod. Civ. art. 1206 CORTE COST.
Cod. Civ. art. 1207 CORTE COST.
Cod. Civ. art. 1460