Cass. civ. n. 19039 del 11 luglio 2024

Testo massima n. 1


COSA GIUDICATA CIVILE - EFFETTI DEL GIUDICATO (PRECLUSIONI) Giudicato in rito su querela di falso - Preclusione da bis in idem - Esclusione - Conseguenze - Fattispecie.


Il giudicato formatosi sulla pronuncia di inammissibilità di una querela di falso, non avendo natura di giudicato sostanziale, non genera la preclusione da "bis in idem" e, quindi, non comporta il divieto di riproposizione della domanda in un altro giudizio; inoltre, ne consegue che non può porsi una questione di estensione del giudicato, atteso che, non sussistendo un giudicato sul dedotto, a fortiori esso non può essersi formato sul deducibile. (Nella fattispecie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza d'appello che, nel confermare la decisione di primo grado, aveva dichiarato l'inammissibilità, per preclusione da "bis in idem", della querela di falso proposta avverso foglio firmato in bianco oggetto di altro giudizio - nella specie, foglio contenente dichiarazione incondizionata di dimissioni - conclusosi con sentenza nella quale il Tribunale si era limitato a pronunciare l'inammissibilità della querela, sul rilievo che era stata dedotta una tipica ipotesi di violazione del mandato "ad scribendum" e, dunque, di riempimento in difformità rispetto alla pattuizione intercorsa tra le parti).

Massime precedenti

Difformi: Cass. civ. n. 18439 del 2023

Normativa correlata

Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST.
Cod. Proc. Civ. art. 221