14 Mag Cassazione penale Sez. V sentenza n. 10461 del 1 settembre 1999
Testo massima n. 1
In tema di patteggiamento, poiché il giudice è tenuto a delibare la correttezza del computo svolto dal richiedente [ computo che include anche la determinazione della diminuzione conseguente al rito ], lo stesso, nell’applicare la pena concordata, si esprime implicitamente, per il solo fatto di avere adottato il rito speciale, anche sulla congruità della pena. Conseguentemente, il giudice che, viceversa, in primo o in secondo grado, non accolga la richiesta di patteggiamento, cui il P.M. non aveva prestato consenso, esercita correttamente il suo potere discrezionale, solo se infligge una pena superiore a quella proposta dall’imputato, anche se, svolgendo il computo, «parta» da una pena base inferiore a quella indicata dalla parte.
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