Cass. civ. n. 19028 del 11 luglio 2024

Testo massima n. 1


STAMPA - DIRITTO DI CRONACA Diffamazione a mezzo stampa - Esercizio del diritto di cronaca - Fonte informativa investigativa o giudiziaria - Verità putativa della notizia - Configurabilità - Condizioni - Verifica dell'evoluzione della notizia al momento della sua divulgazione - Necessità.


In tema di responsabilità civile per diffamazione, se il legittimo esercizio del diritto di cronaca esonera il giornalista dall'obbligo di verificare l'attendibilità della fonte informativa nel caso in cui questa provenga dall'autorità investigativa o giudiziaria, l'applicabilità della esimente del diritto di cronaca, quantomeno putativa, gli impone di verificare in modo completo e specifico, mediante un necessario aggiornamento temporale, la veridicità della notizia al momento della sua divulgazione.

Massime precedenti

Conformi: Cass. civ. n. 21969 del 2020

Normativa correlata

Costituzione art. 21
Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.
Cod. Pen. art. 51 CORTE COST.