14 Mag Cassazione civile Sez. II sentenza n. 2964 del 5 aprile 1997
Testo massima n. 1
I canali di gronda ed i loro sostegni rientrano nella categoria tecnico-giuridica degli sporti, per cui, ai sensi dell’art. 873 c.c., non si tiene conto di essi nella misurazione della distanza tra fabbricati. Qualora invece si controverta della violazione della distanza tra un canale di gronda e la linea di confine [ e non di distanza tra costruzioni ] trova applicazione l’art. 889 comma secondo c.c. secondo il quale per i tubi di acqua pura o lurida [ cui vanno assimilati i canali di gronda ] e loro diramazioni, deve osservarsi la distanza di almeno un metro dal confine, sulla base di una presunzione assoluta di dannosità per infiltrazioni o trasudamenti che non ammette la prova contraria ed è irrilevante la posizione parallela, perpendicolare, convergente etc. che il tubo possa assumere rispetto alla linea di confine con il fondo vicino, ovvero che il confine si trovi al di sotto del tubo del canale di gronda, anziché lateralmente.
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