14 Mag Cassazione civile Sez. II sentenza n. 3292 del 14 luglio 1989
Testo massima n. 1
Ai fini del rispetto delle distanze dal confine, un deposito di acqua [ nella specie una piccola vasca per acqua potabile ], in quanto destinato alla conservazione statica del liquido, deve essere mantenuto ad almeno due metri dal confine dovendosi ritenere rientrante tra le «cisterne» disciplinate dal primo comma dell’art. 889 c.c., mentre non può trovare applicazione la minore distanza [ 1 metro ] prevista dal secondo comma dello stesso articolo per i «tubi» atteso che questi hanno la diversa funzione di consentire il flusso dei liquidi e non la loro conservazione.
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