Cass. pen. n. 534 del 18 marzo 1999

Testo massima n. 1


La riabilitazione non opera quando la pena sia stata applicata a seguito di sentenza di patteggiamento, perché l'eliminazione di ogni effetto penale, che ad essa consegue, è in tutto equivalente a quella conseguente all'estinzione del reato nel termine di legge in caso di applicazione della pena su richiesta delle parti.

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