Cass. civ. n. 2959 del 19 settembre 1968
Testo massima n. 1
Ai sensi dell'art. 889 c.c. (che disciplina la distanza dal confine da osservarsi per «pozzi, cisterne, fossi»), il termine «cisterna» va inteso con esclusivo riferimento ai manufatti interrati, adibiti alla raccolta e conservazione delle acque piovane.