14 Mag Cassazione penale Sez. IV sentenza n. 6485 del 3 giugno 1995
Testo massima n. 1
La sentenza con la quale si applica la pena nella misura concordata tra le parti, pur non presupponendo un accertamento sulla responsabilità, è equiparata, per espressa previsione dell’ultima parte del primo comma dell’art. 445 c.p.p., ad una pronuncia di condanna per cui da essa discendono, in mancanza di diversa specifica statuizione, tutti gli effetti propri della sentenza di condanna e tra questi, quando ricorrano gli estremi, rientra sicuramente la sospensione della patente di guida. Infatti la previsione dell’art. 445 c.p.p. che esclude l’applicazione delle pene accessorie è norma di carattere eccezionale e in quanto tale non è possibile interpretarla estensivamente comprendendovi oltre alle pene accessorie anche le sanzioni amministrative, quale è la sospensione della patente di guida che anzi deve essere obbligatoriamente applicata secondo quanto previsto dal codice della strada.
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