14 Mag Cassazione civile Sez. II sentenza n. 10146 del 28 novembre 1994
Testo massima n. 1
Il termine «cisterna» richiamato nella disciplina delle distanze dall’art. 889 c.c., deve essere riferito non solo ai manufatti, in tutto o in parte, interrati adibiti per la raccolta di acque piovane, ma, più in generale, ad ogni manufatto in muratura, anche non interrato, per la raccolta dell’acqua che con qualsiasi mezzo [ ed anche con tubi ] vi viene addotta, ricorrendo, in misura maggiore per i manufatti non interrati o seminterrati destinati alla raccolta di acqua non piovana, quelle esigenze di sicurezza che impongono la limitazione prevista dall’art. 889 citato.
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