Cass. civ. n. 1895 del 18 gennaio 2024

Testo massima n. 1


IGIENE E SANITA' PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITA' SANITARIE LOCALI - PERSONALE DIPENDENTE - IN GENERE Azienda sanitaria locale - Direttore sanitario - Clausola di scioglimento automatico del rapporto di lavoro alla nomina di nuovo direttore generale - Nullità - Conseguenze.


In tema di dirigenza sanitaria, è nulla - in quanto contrastante con l'art. 97, comma 2, Cost. - la clausola del contratto concluso fra il direttore sanitario e l'azienda sanitaria che prevede lo scioglimento automatico del rapporto in ipotesi di nomina di un nuovo direttore generale; in tale evenienza, il direttore sanitario ha diritto all'integrale risarcimento del danno e non solamente al mero rimborso delle spese sostenute e al compenso per l'opera fino a quel momento prestata, non trovando applicazione l'art. 2237 c.c. perché disposizione incompatibile con l'art. 3 bis del d.lgs. n. 502 del 1992.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 14349 del 2015

Normativa correlata

Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 502 art. 3 bis CORTE COST.
Decreto Legisl. 19/06/1999 num. 229 art. 3 com. 3 CORTE COST.
Cod. Civ. art. 2237 CORTE COST.
Costituzione art. 97 com. 2